IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   selle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto la legge 3 agosto 2007, n. 124 e, in particolare,  l'art.  4,
relativo all'istituzione del Dipartimento delle informazioni  per  la
sicurezza e l'art. 29, comma 3, lettera d), che affida  il  controllo
preventivo degli atti di gestione delle spese ordinarie ad un ufficio
distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
facente capo all'Ufficio di bilancio e  ragioneria  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
settembre 2008, che, in attuazione della sopra citata  normativa,  ha
istituito  il  Servizio  per  il  controllo  preventivo  delle  spese
ordinarie del  Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,
facente capo all'Ufficio  bilancio  e  ragioneria,  ora  Ufficio  del
bilancio  e  per  il  riscontro  di  regolarita'   amministrativo   -
contabile, e ne definisce l'assetto organizzativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Considerato che la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nel
complesso delle sue  articolazioni  organizzative,  e'  titolare  del
trattamento dei dati personali, ai  sensi  del  suddetto  regolamento
(UE) 2016/679; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
25 maggio 2018; 
  Ritenuto opportuno  procedere  ad  una  modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  maggio  2018  tenuto  conto
delle esigenze riscontrate in sede di applicazione dello  stesso,  in
particolare con  riferimento:  all'individuazione  del  soggetto  che
esercita le funzioni di titolare del trattamento dei  dati  personali
nell'ambito degli Uffici di diretta  collaborazione  delle  Autorita'
politiche nei casi  in  cui  i  relativi  decreti  di  organizzazione
prevedono  una  composizione  diversa  da  quella  standard  prevista
dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°
ottobre 2012 o non sia prevista una composizione standard,  come  nel
caso degli Uffici di diretta collaborazione  del  Sottosegretario  di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Segretario
del Consiglio dei ministri; all'individuazione di  un  supplente  del
referente privacy a supporto del  titolare  del  trattamento  di  cui
all'art. 5, comma 3, lettera e); alla necessita' di ricomprendere  il
coordinatore del servizio per il  controllo  preventivo  delle  spese
ordinarie del  Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,
facente  capo  all'Ufficio  del  bilancio  e  per  il  riscontro   di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, tra quelli che, per la peculiare tipologia di attivita'
svolta e la posizione  di  particolare  autonomia  riconosciuta  alle
unita' organizzative cui sono preposti,  esercitano  le  funzioni  di
titolare del trattamento dei  dati  personali,  cosi'  come  previsto
all'art. 3, comma 1, lettera f) per il coordinatore della  segreteria
della  Commissione  per  le  adozioni   internazionali   e   per   il
coordinatore del servizio voli di Stato e umanitari; 
  Ritenuto,  altresi',   necessario,   in   ragione   del   peculiare
ordinamento e dell'autonomia  organizzativa  del  Dipartimento  delle
informazioni per la sicurezza, prevedere che lo  stesso  sia  escluso
dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 maggio 2018 e sia considerato autonomo  titolare  del
trattamento dei dati personali; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di
costituzione e nomina del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e'  stata  delegata  la  firma  dei  decreti,  degli   atti   e   dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, a  esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  maggio
2018 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 2, il comma 4, dopo le parole: «la  Scuola  nazionale
dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «,  il  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza»; 
    b) all'art. 3,  comma  1,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «d)  i  Capi  di  Gabinetto  degli   Uffici   di   diretta
collaborazione  dei  Ministri  senza  portafoglio;  il   Capo   della
Segreteria  tecnica  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione   dei
sottosegretari presso la Presidenza, con delega di funzioni da  parte
del presidente; il segretario particolare  degli  uffici  di  diretta
collaborazione dei sottosegretari con delega di funzioni da parte dei
Ministri senza portafoglio; il soggetto designato dal sottosegretario
alla Presidenza, segretario  del  Consiglio  dei  ministri.  Ove  gli
uffici  di  diretta  collaborazione  dei  sottosegretari  presso   la
Presidenza prevedano  una  composizione  diversa  da  quella  di  cui
all'art. 6, commi 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, le funzioni di titolare del trattamento dei
dati personali sono esercitate dal soggetto  all'uopo  designato  dal
sottosegretario nell'ambito dell'ufficio; 
    c) all'art. 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «di Governo e
umanitari» sono aggiunte le seguenti: «il Servizio per  il  controllo
preventivo delle spese ordinarie del Dipartimento delle  informazioni
per la sicurezza, facente capo all'Ufficio  del  bilancio  e  per  il
riscontro di regolarita' amministrativo - contabile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 29, comma 3, lettera  d),
della legge 3 agosto 2007, n. 124»; 
    d) all'art. 5, comma 3, lettera c), le parole «all'art.  7»  sono
sostituite dalle seguenti «all'art. 8»; 
    e) all'art. 5, comma 3, lettera e) dopo le parole:  «nominare  un
"referente privacy"» sono aggiunte le seguenti: «e un supplente».